Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’RLS, è una figura che riguarda anche le aziende con pochi dipendenti. Non lo sceglie il datore di lavoro: lo esprimono i lavoratori. Ma il datore di lavoro ha alcuni compiti precisi che lo riguardano.
L’RLS c’è in ogni azienda
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non ci sono soglie minime di dipendenti.
Come si individua fino a 15 lavoratori
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori l’RLS, di norma:
- è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure
- è individuato per più aziende a livello territoriale o di comparto: è il rappresentante territoriale (RLST).
Se in azienda non si procede all’elezione, le funzioni di RLS sono esercitate dal rappresentante territoriale o da quello di sito produttivo, quando previsto. Le modalità di elezione e il tempo a disposizione dell’RLS sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Oltre i 15 lavoratori l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in loro assenza è eletto dai lavoratori al loro interno.
Cosa deve fare il datore di lavoro
- comunicare all’INAIL, in via telematica, il nominativo dell’RLS in caso di nuova elezione o designazione;
- consultare l’RLS in anticipo sulla valutazione dei rischi, sulla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alle emergenze e del medico competente, e sull’organizzazione della formazione;
- consegnargli, su sua richiesta, copia del DVR e le informazioni sulla prevenzione in azienda;
- permettergli di frequentare la formazione prevista.
Cosa fa l’RLS
L’RLS rappresenta i colleghi sui temi della sicurezza. Tra le sue attribuzioni:
- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato sulla valutazione dei rischi e sulla prevenzione in azienda;
- riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure adottate;
- promuove le misure di prevenzione e formula osservazioni durante le visite delle autorità.
Deve rispettare la riservatezza e il segreto industriale sulle informazioni contenute nel DVR.
La formazione dell’RLS
L’RLS ha diritto a una formazione specifica sui rischi presenti negli ambiti in cui rappresenta i colleghi. La legge fissa alcuni minimi:
- 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure adottate, con verifica di apprendimento;
- aggiornamento annuale di almeno 4 ore per le imprese da 15 a 50 lavoratori e di almeno 8 ore oltre i 50;
- per le imprese con meno di 15 lavoratori le modalità dell’aggiornamento sono definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
L’RLS va informato anche prima che il datore di lavoro assuma direttamente i compiti di RSPP: vedi Il datore di lavoro può fare da RSPP?.
Cosa fare in pratica
- Verifica se in azienda c’è un RLS eletto dai lavoratori o se il riferimento è il rappresentante territoriale.
- Se c’è una nuova elezione, comunica il nominativo all’INAIL.
- Coinvolgi l’RLS quando aggiorni il DVR o designi RSPP, addetti e medico competente.
- Organizza la sua formazione iniziale e tieni traccia degli aggiornamenti.
Errori da evitare
- Nominare l’RLS al posto dei lavoratori: l’RLS lo esprimono loro.
- Pensare che nelle aziende piccole l’RLS non esista: se non è eletto, il riferimento è il rappresentante territoriale.
- Aggiornare il DVR senza consultare l’RLS.
- Dimenticare la comunicazione all’INAIL dopo una nuova elezione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 47: elezione o designazione dell’RLS e aziende fino a 15 lavoratori.
- D.Lgs. 81/2008, art. 48: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
- D.Lgs. 81/2008, art. 50: attribuzioni dell’RLS.
- D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 10 e 11: formazione e aggiornamento dell’RLS.
- D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera aa): comunicazione all’INAIL del nominativo.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026