Sì. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è diventato obbligatorio un corso di formazione sulla sicurezza anche per il datore di lavoro, non solo per chi decide di fare da RSPP. Riguarda quindi ogni titolare che abbia anche un solo lavoratore.
Da dove nasce l’obbligo
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico sui propri compiti in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni. L’Accordo del 2025 ha definito per la prima volta durata e contenuti del corso per datore di lavoro.
È un corso diverso da quello per il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP: quest’ultimo è un percorso ulteriore, a cui si accede solo dopo aver fatto il corso per datore di lavoro. Ne parliamo in Il datore di lavoro può fare da RSPP?.
Entro quando farlo
L’Accordo chiede che il corso sia concluso entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Secondo i chiarimenti del Ministero del Lavoro, l’Accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero: il termine cade quindi il 19 maggio 2027.
I corsi per datore di lavoro già frequentati prima dell’entrata in vigore sono riconosciuti se i loro contenuti sono conformi a quelli del nuovo Accordo. In quel caso l’aggiornamento decorre dalla data di fine corso indicata nell’attestato.
Durata e contenuti
Il corso dura almeno 16 ore ed è organizzato in due aree:
- giuridico normativa: obblighi e responsabilità penali, civili e amministrative del datore di lavoro, delega di funzioni, ruolo degli organi di vigilanza e procedure ispettive;
- organizzazione e gestione della sicurezza: valutazione dei rischi, gestione degli appalti e del DUVRI, emergenze e primo soccorso, sorveglianza sanitaria, formazione e consultazione dei lavoratori, vigilanza sul rispetto delle procedure, comunicazione.
L’obiettivo dichiarato è passare da una visione formale della sicurezza a una visione sostanziale: capire cosa compete al datore di lavoro e come organizzarlo nella propria azienda.
Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di almeno 6 ore.
Come si può frequentare
Il corso per datore di lavoro può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning. Come per tutti i corsi dell’Accordo, è prevista una verifica finale di apprendimento.
L’aggiornamento
Dopo il corso l’aggiornamento è quinquennale, di almeno 6 ore. Se hai frequentato il modulo “Cantieri” e operi ancora in quel contesto, l’aggiornamento deve riguardare anche quei temi.
Cosa fare in pratica
- Controlla se hai già un attestato di un corso per datore di lavoro e verifica con chi l’ha erogato se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo.
- Se non ce l’hai, programma il corso con anticipo rispetto al 19 maggio 2027.
- Se la tua impresa lavora come affidataria nei cantieri, aggiungi il modulo “Cantieri”.
- Se vuoi svolgere anche i compiti di RSPP, pianifica insieme il corso per datore di lavoro e il modulo successivo.
- Segna la scadenza dell’aggiornamento quinquennale.
Per la formazione dei dipendenti vedi Formazione sicurezza dei lavoratori: quante ore e ogni quanto aggiornarla.
Errori da evitare
- Pensare che il corso riguardi solo chi fa da RSPP.
- Aspettare gli ultimi mesi prima della scadenza.
- Dare per scontato che un vecchio attestato valga senza verificare i contenuti.
- Confondere il corso per datore di lavoro con quello per RSPP: il secondo presuppone il primo.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37, commi 2 e 7: accordo sulla formazione del datore di lavoro e formazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Parte II punto 3: corso per datore di lavoro e modulo “Cantieri”.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte III punto 1.4: aggiornamento del datore di lavoro.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte IV punto 3.5: modalità di erogazione.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte VII punto 2: termine di 24 mesi e riconoscimento dei corsi già erogati.
- Ministero del Lavoro, FAQ sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: quesito n. 11 sull’entrata in vigore.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026