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Formazione sicurezza dei lavoratori: quante ore e ogni quanto aggiornarla

Aggiornata il 26 ottobre 2026 Verificato dall'Ing. Daniele Pignolo

In breve

La formazione dei lavoratori comprende 4 ore di parte generale e 4, 8 o 12 ore di parte specifica secondo la classe di rischio: 8, 12 o 16 ore in totale. Va fatta all'assunzione, non entro 60 giorni, e aggiornata almeno ogni cinque anni con 6 ore.

In questa guida

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sulla sicurezza fatta di due parti, una generale e una specifica sui rischi della sua mansione. Quante ore servono dipende dalla classe di rischio dell’attività; l’aggiornamento va fatto almeno ogni cinque anni.

Quando va fatta

La formazione e, quando previsto, l’addestramento devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro, o dell’inizio dell’utilizzo per i lavoratori somministrati;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dei periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non esiste più la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione: va fatta al momento in cui inizia il rapporto.

La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non può avere costi per i lavoratori.

Quante ore servono

La formazione generale dura almeno 4 ore ed è uguale per tutti: concetti di rischio, prevenzione, organizzazione della sicurezza in azienda, diritti e doveri, organi di vigilanza. Costituisce credito formativo permanente: non si ripete cambiando lavoro.

La formazione specifica riguarda i rischi della mansione individuati nella valutazione dei rischi e dura almeno:

  • 4 ore per le attività a rischio basso, per un totale di 8 ore;
  • 8 ore per il rischio medio, per un totale di 12 ore;
  • 12 ore per il rischio alto, per un totale di 16 ore.

La classe di rischio dipende dal settore dell’azienda, secondo la classificazione per codici ATECO allegata all’Accordo Stato-Regioni. I lavoratori che non entrano mai nei reparti produttivi, neanche saltuariamente, possono seguire il percorso del rischio basso. Le ore indicate sono minime: se i rischi della tua azienda lo richiedono, vanno aumentate.

L’addestramento è un’altra cosa: è la prova pratica sull’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e DPI, fatta da una persona esperta sul luogo di lavoro e registrata. Non rientra nelle ore di formazione.

In presenza o online

  • La formazione generale può essere fatta in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning.
  • La formazione specifica in e-learning è ammessa solo per il rischio basso (per rischio medio e alto solo in eventuali progetti formativi individuati dalle Regioni), e comunque non per i lavoratori che, anche in un’azienda a rischio basso, svolgono mansioni a rischio medio o alto. Restano possibili presenza e videoconferenza sincrona.

Per i lavoratori stranieri la formazione va fatta dopo aver verificato che comprendano la lingua usata nel corso. Alla fine di ogni corso è prevista una verifica di apprendimento.

Ogni quanto aggiornarla

L’aggiornamento della formazione specifica va fatto:

  • almeno ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore, a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato;
  • prima, quando cambiano gli esiti della valutazione dei rischi o quando le verifiche sull’efficacia della formazione lo rendono necessario.

Un cambio di mansione o l’arrivo di nuove attrezzature non si risolvono con l’aggiornamento: richiedono la formazione specifica per la nuova situazione.

I corsi fatti secondo il precedente Accordo del 2011 restano validi: per i lavoratori è riconosciuto il credito formativo totale.

Chi può fare la formazione

Puoi organizzare la formazione direttamente, rispettando l’Accordo e usando docenti con i requisiti richiesti, oppure affidarti a un soggetto formatore. Se svolgi tu i compiti di RSPP, puoi fare anche da docente per i tuoi lavoratori. Prima di organizzare i corsi va chiesta la collaborazione agli organismi paritetici del settore e del territorio, se presenti: se non rispondono entro quindici giorni, procedi autonomamente.

Cosa fare in pratica

  1. Verifica la classe di rischio della tua azienda e quella delle singole mansioni.
  2. Organizza la formazione generale e specifica prima che il nuovo assunto inizi a lavorare.
  3. Raccogli gli attestati e annota la data di fine corso di ciascuno.
  4. Tieni uno scadenzario degli aggiornamenti quinquennali.
  5. Quando cambi una mansione o introduci una nuova macchina, prevedi la formazione e l’addestramento necessari.

Per i capisquadra vedi Chi è il preposto e quando va individuato?; per la tua formazione Il corso sicurezza per il datore di lavoro è obbligatorio?.

Errori da evitare

  • Rimandare la formazione a dopo l’assunzione.
  • Usare il rischio basso per tutti, anche per chi lavora in produzione.
  • Usare l’e-learning per la formazione specifica di chi svolge mansioni a rischio medio o alto.
  • Confondere formazione e addestramento.
  • Perdere traccia delle scadenze degli aggiornamenti.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37, commi 1, 3, 4, 5, 6, 12 e 13: contenuti, momenti della formazione, addestramento, ripetizione periodica, orario di lavoro e lingua.
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Parte II punti 2 e 2.1: organizzazione dei corsi, formazione generale e specifica, condizioni particolari.
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte III punto 1.1: aggiornamento dei lavoratori.
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte IV punto 3.5: modalità di erogazione.
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Parte VII punto 2: riconoscimento della formazione pregressa.
  • Ministero del Lavoro, FAQ sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: quesiti n. 9 e n. 32.

Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026

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