Il caposquadra che distribuisce il lavoro, il responsabile di reparto, chi in cantiere dice agli altri cosa fare: per la legge sulla sicurezza queste persone hanno spesso un ruolo preciso, quello del preposto. Capire chi lo è davvero, nella tua azienda, è il primo passo per gestirlo bene.
Chi è il preposto
Il D.Lgs. 81/2008 definisce preposto la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e con poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando che i lavoratori le eseguano correttamente.
Non è un titolo che si sceglie a tavolino: conta quello che la persona fa. Chi organizza e controlla il lavoro di altri colleghi svolge di fatto il ruolo di preposto.
Il datore di lavoro deve individuarlo
Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello di individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza previste dalla legge. La norma aggiunge due precisazioni:
- i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un emolumento per chi svolge questo ruolo;
- il preposto non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della sua attività.
C’è poi un principio che vale anche senza una nomina scritta: le responsabilità del preposto ricadono su chi, pur senza un incarico formale, esercita in concreto quei poteri. Lasciare il ruolo “non detto” non lo fa sparire.
Cosa deve fare il preposto
I compiti sono elencati dalla legge. In sintesi, secondo le sue attribuzioni e competenze, il preposto deve:
- vigilare che i lavoratori rispettino le disposizioni di sicurezza e usino i mezzi di protezione collettivi e i DPI; se nota un comportamento non conforme deve intervenire per correggerlo e, se il comportamento continua, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori;
- verificare che nelle zone a rischio grave e specifico entrino solo lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate;
- in caso di emergenza, richiedere il rispetto delle misure previste e dare istruzioni perché i lavoratori abbandonino la zona di pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le carenze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni altra condizione di pericolo; se necessario, sospendere temporaneamente l’attività quando rileva una carenza o un pericolo durante la vigilanza;
- frequentare la formazione prevista.
Quale formazione serve
Il preposto deve ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni. La legge fissa due regole precise:
- la formazione e l’aggiornamento si svolgono interamente in presenza;
- vanno ripetuti almeno ogni due anni e comunque ogni volta che l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di rischi nuovi lo rende necessario.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 fissa per il preposto un corso di almeno 12 ore, a cui si accede dopo aver completato la formazione generale e specifica da lavoratore. L’aggiornamento dura almeno 6 ore. Oltre alla presenza fisica è ammessa la videoconferenza sincrona; l’e-learning non è consentito.
Se l’ultimo corso o aggiornamento del preposto risaliva a prima del 19 maggio 2023, l’Accordo chiedeva di aggiornarlo entro il 19 maggio 2026: se non è stato fatto, va recuperato. Per la formazione degli altri lavoratori vedi Formazione sicurezza dei lavoratori: quante ore e ogni quanto aggiornarla.
Nella piccola azienda
L’obbligo di individuare il preposto non prevede soglie di dimensione. Nella pratica, in una piccola impresa la domanda da farsi è semplice: chi, oltre a te, organizza e controlla il lavoro degli altri?
- Se c’è un caposquadra, un capoturno o un dipendente esperto a cui gli altri fanno riferimento, quella persona svolge già il ruolo e va individuata e formata.
- Se sei tu a seguire direttamente il lavoro di tutti, valuta con chi ti segue come organizzare e documentare la vigilanza, anche per i momenti in cui non sei presente.
Cosa fare in pratica
- Guarda come è organizzato davvero il lavoro: chi distribuisce i compiti e chi controlla.
- Individua per iscritto il preposto o i preposti e spiega loro il ruolo.
- Organizza la formazione in presenza e annota la scadenza dell’aggiornamento.
- Dai al preposto un canale chiaro per segnalarti problemi e assicurati che possa farlo senza conseguenze.
Errori da evitare
- Pensare che senza una nomina scritta nessuno sia preposto.
- Individuare un preposto che non ha l’autorità per intervenire sui colleghi.
- Fare il corso una volta e dimenticare l’aggiornamento biennale.
- Ignorare le segnalazioni del preposto: sono uno strumento per prevenire, non un fastidio.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 2, comma 1, lettera e): definizione di preposto.
- D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera b-bis): obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto.
- D.Lgs. 81/2008, art. 19: obblighi del preposto.
- D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 7 e 7-ter: formazione in presenza e aggiornamento almeno biennale.
- D.Lgs. 81/2008, art. 299: esercizio di fatto dei poteri direttivi.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Parte II punto 2.2, Parte III punto 1.2, Parte IV punto 3.5 e Parte VII: corso, aggiornamento, modalità e disposizioni transitorie per il preposto.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026