Per la legge è videoterminalista chi usa il computer, o un’altra attrezzatura con schermo, in modo sistematico o abituale per almeno venti ore alla settimana, tolte le pause. Per questi lavoratori scattano obblighi precisi: valutazione del posto di lavoro, pause, sorveglianza sanitaria e, se servono, occhiali a carico del datore di lavoro.
Chi è videoterminalista
Il D.Lgs. 81/2008 considera lavoratore addetto al videoterminale chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge.
Non contano le venti ore di una settimana eccezionale, ma l’uso abituale. Chi usa il computer qualche ora al giorno, sotto le venti ore settimanali, non è videoterminalista ai fini di questi obblighi, anche se il posto di lavoro va comunque valutato nel DVR.
La disciplina non si applica, tra l’altro, ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici a bordo dei mezzi di trasporto, ai sistemi destinati principalmente al pubblico, alle calcolatrici, ai registratori di cassa e alle attrezzature con un piccolo display per i dati necessari al loro uso.
La valutazione del posto di lavoro
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro analizza i posti di lavoro al videoterminale con particolare attenzione a:
- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, come illuminazione e riflessi.
Il posto di lavoro va organizzato secondo i requisiti minimi dell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008, che riguardano schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile e ambiente.
Le pause
Il videoterminalista ha diritto a interrompere l’attività con pause o cambi di attività. Le modalità le stabilisce la contrattazione collettiva, anche aziendale. Se il contratto non dice nulla, spetta una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di lavoro continuativo al videoterminale.
La pausa fa parte dell’orario di lavoro e non si può accumulare all’inizio o alla fine della giornata. Il medico competente può indicare temporaneamente modalità diverse per un singolo lavoratore.
Visite mediche e occhiali
- I videoterminalisti sono soggetti alla sorveglianza sanitaria, con attenzione alla vista e all’apparato muscolo-scheletrico.
- Le visite di controllo sono ogni due anni per chi ha compiuto cinquant’anni o è idoneo con prescrizioni o limitazioni, ogni cinque anni negli altri casi, salvo una frequenza diversa stabilita dal medico competente.
- Il lavoratore può chiedere una visita di controllo per questi rischi.
- Se dalle visite emerge la necessità di dispositivi speciali di correzione visiva e quelli normali non bastano, il datore di lavoro li fornisce a sue spese.
Per il quadro generale delle visite vedi Quando è obbligatoria la visita medica dei dipendenti?.
Informazione e formazione
Il datore di lavoro informa e forma i videoterminalisti in particolare sulle misure applicabili al loro posto di lavoro, sulle modalità di svolgimento dell’attività e sulla protezione degli occhi e della vista.
Cosa fare in pratica
- Individua chi usa il videoterminale in modo abituale per almeno venti ore settimanali, al netto delle pause.
- Verifica nel DVR la valutazione delle postazioni: luce, riflessi, sedia, distanza dallo schermo.
- Organizza le pause secondo il contratto collettivo o, in mancanza, quindici minuti ogni due ore.
- Nomina il medico competente, se non c’è già, e programma le visite con la periodicità corretta.
- Informa e forma i lavoratori sull’uso corretto della postazione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 172: campo di applicazione ed esclusioni.
- D.Lgs. 81/2008, art. 173, comma 1, lettera c): definizione di lavoratore addetto al videoterminale.
- D.Lgs. 81/2008, art. 174 e Allegato XXXIV: obblighi del datore di lavoro e requisiti minimi delle postazioni.
- D.Lgs. 81/2008, art. 175: pause e cambiamenti di attività.
- D.Lgs. 81/2008, art. 176: sorveglianza sanitaria, periodicità e dispositivi di correzione visiva.
- D.Lgs. 81/2008, art. 177: informazione e formazione.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026