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Sorveglianza sanitaria

Quando è obbligatoria la visita medica dei dipendenti?

Aggiornata il 26 ottobre 2026 Verificato dall'Ing. Daniele Pignolo

In breve

La visita medica non è obbligatoria per tutti: serve quando la mansione espone a rischi per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria, come videoterminale per almeno 20 ore settimanali o rumore elevato. Il punto di partenza è il DVR, e il lavoratore non deve iniziare la mansione senza il giudizio di idoneità.

In questa guida

Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica. L’obbligo dipende dai rischi a cui la persona è esposta nella sua mansione, e quindi da quello che emerge dalla valutazione dei rischi della tua azienda.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in due casi:

  • nei casi previsti dalla normativa, cioè quando il lavoratore è esposto a rischi per cui la legge la richiede;
  • quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando la sorveglianza è prevista dalla legge e quando lo richiede la valutazione dei rischi. Due esempi frequenti nelle piccole aziende:

  • chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali (vedi quando un dipendente è videoterminalista);
  • chi è esposto al rumore oltre i valori superiori di azione previsti dalla legge.

Sono solo esempi: altri rischi, come la movimentazione manuale dei carichi o l’uso di agenti chimici, possono richiederla. Per questo il punto di partenza è sempre il DVR.

Quali visite prevede

Quando la sorveglianza è dovuta, comprende diverse visite:

  • visita preventiva, anche in fase preassuntiva, per verificare l’idoneità alla mansione prima di iniziare;
  • visita periodica, di norma una volta l’anno, salvo una diversa periodicità stabilita dal medico competente in base alla valutazione del rischio o prevista da norme specifiche;
  • visita su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • visita al cambio di mansione;
  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;
  • visita prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi, se il medico competente la ritiene necessaria; se non la ritiene necessaria, esprime comunque il giudizio di idoneità.

Per le attività ad elevato rischio di infortuni individuate dalla normativa sono previste anche verifiche sull’assenza di alcol e sostanze stupefacenti.

Il giudizio di idoneità prima della mansione

Il datore di lavoro deve vigilare perché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità. In pratica: se la mansione richiede la visita, il lavoratore non deve iniziare quel lavoro prima di averla fatta.

Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami ritenuti necessari dal medico competente. Non possono essere utilizzate per accertare uno stato di gravidanza.

Se il medico esprime un giudizio di idoneità parziale o di inidoneità, leggi Lavoratore non idoneo alla mansione: cosa deve fare il datore di lavoro.

Cosa fare in pratica

  1. Verifica nel DVR quali mansioni sono esposte a rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria.
  2. Se serve, nomina il medico competente e condividi con lui il documento.
  3. Programma la visita preventiva prima che il nuovo assunto inizi la mansione.
  4. Tieni uno scadenzario delle visite periodiche e segnala al medico i cambi di mansione e i rientri dopo lunghe assenze per malattia.

Errori da evitare

  • Far visitare tutti “per sicurezza” senza che la valutazione dei rischi lo richieda.
  • Far iniziare un lavoratore alla mansione prima del giudizio di idoneità.
  • Dimenticare la visita quando un lavoratore cambia mansione.
  • Considerare la periodicità annuale come regola fissa: è quella di norma, ma il medico può stabilirne una diversa.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41: casi, tipi di visite, periodicità e divieti.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettere a) e bb): nomina del medico competente e divieto di adibire alla mansione senza giudizio di idoneità.
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 173 e 176: lavoratori al videoterminale e relativa sorveglianza sanitaria.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 196: sorveglianza sanitaria per l’esposizione al rumore.

Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026

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