Il piano di emergenza scritto è obbligatorio in tre casi: luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Negli altri casi non serve un piano, ma servono comunque misure precise da adottare in caso di incendio.
Quando è obbligatorio
Il D.M. 2 settembre 2021 chiede al datore di lavoro di predisporre un piano di emergenza nei luoghi di lavoro:
- in cui sono occupati almeno dieci lavoratori;
- aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (allegato I del DPR 151/2011).
Basta uno dei tre casi. Un negozio con cinque dipendenti, per esempio, può dover avere il piano se nelle ore di punta accoglie più di cinquanta clienti insieme.
Se non è obbligatorio
Sotto queste soglie il piano scritto non è richiesto, ma il datore di lavoro deve comunque adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Queste misure vanno riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Per gli esercizi aperti al pubblico con meno di dieci lavoratori e più di cinquanta persone presenti, il decreto ammette misure semplificate: una planimetria e indicazioni schematiche con gli stessi elementi del piano. Questa semplificazione non vale se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco o si trova in un edificio complesso con affollamento.
Cosa deve contenere
Il piano si basa su istruzioni scritte chiare e deve indicare almeno:
- cosa devono fare i lavoratori in caso di incendio;
- le procedure di evacuazione per lavoratori e altre persone presenti;
- come chiamare i Vigili del Fuoco e quali informazioni dare al loro arrivo;
- le misure per assistere le persone con esigenze speciali;
- gli addetti antincendio incaricati di attuare le procedure, in numero adeguato a turni e assenze prevedibili, con i loro nominativi.
Nella preparazione vanno considerati le vie di esodo, il modo in cui si dà l’allarme, quante persone sono presenti e dove, i lavoratori esposti a rischi particolari e il livello di formazione di tutti.
La planimetria
Il piano comprende una o più planimetrie con almeno: destinazione delle aree, vie di esodo e compartimentazioni; posizione di attrezzature e impianti antincendio, degli allarmi e dell’eventuale centrale di controllo; interruttore generale elettrico e valvole di gas e acqua; locali a rischio specifico; presidi di primo soccorso; gli ascensori eventualmente utilizzabili in caso di incendio. Gli ascensori non si usano per l’esodo, salvo quelli realizzati appositamente.
Esercitazioni e aggiornamento
- Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano a esercitazioni antincendio almeno una volta l’anno, salvo indicazioni diverse delle norme specifiche. Le esercitazioni vanno documentate.
- Serve un’esercitazione in più dopo la correzione di gravi carenze emerse, con un aumento significativo dei lavoratori o dell’affollamento, o con modifiche sostanziali alle vie di esodo.
- Il piano va aggiornato ogni volta che cambia qualcosa che può alterare le misure di prevenzione e protezione, informando i lavoratori e coinvolgendo gli addetti.
- Se nello stesso edificio ci sono più datori di lavoro, i piani vanno coordinati.
Cosa fare in pratica
- Verifica se rientri in uno dei tre casi: numero di lavoratori, affollamento, attività soggetta ai controlli.
- Se il piano serve, predisponilo con planimetrie e nominativi degli addetti; se non serve, riporta le misure di emergenza nel DVR.
- Programma l’esercitazione annuale e conserva l’evidenza di come si è svolta.
- Rivedi il piano dopo ogni cambiamento di locali, organizzazione o personale.
Per la formazione di chi gestisce l’emergenza vedi Addetto antincendio: che corso serve e ogni quanto aggiornarlo e Addetto al primo soccorso: corso, aggiornamento e cassetta.
Riferimenti normativi
- D.M. 2 settembre 2021, art. 2, commi 2, 3 e 4: casi in cui il piano è obbligatorio, nominativi degli addetti, misure nel DVR sotto soglia.
- D.M. 2 settembre 2021, Allegato I, punto 1.3: esercitazioni antincendio.
- D.M. 2 settembre 2021, Allegato II, punti 2.1, 2.2, 3 e 4: contenuti del piano, planimetrie, persone con esigenze speciali, misure semplificate.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 43, comma 1: obblighi generali del datore di lavoro per la gestione delle emergenze.
- Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco: testo coordinato dei DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026