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Piano di emergenza: quando è obbligatorio e cosa deve contenere

Aggiornata il 26 ottobre 2026 Verificato dall'Ing. Daniele Pignolo

In breve

Il piano di emergenza è obbligatorio con almeno dieci lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Sotto soglia le misure di emergenza vanno comunque riportate nel DVR.

In questa guida

Il piano di emergenza scritto è obbligatorio in tre casi: luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Negli altri casi non serve un piano, ma servono comunque misure precise da adottare in caso di incendio.

Quando è obbligatorio

Il D.M. 2 settembre 2021 chiede al datore di lavoro di predisporre un piano di emergenza nei luoghi di lavoro:

  • in cui sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (allegato I del DPR 151/2011).

Basta uno dei tre casi. Un negozio con cinque dipendenti, per esempio, può dover avere il piano se nelle ore di punta accoglie più di cinquanta clienti insieme.

Se non è obbligatorio

Sotto queste soglie il piano scritto non è richiesto, ma il datore di lavoro deve comunque adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Queste misure vanno riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Per gli esercizi aperti al pubblico con meno di dieci lavoratori e più di cinquanta persone presenti, il decreto ammette misure semplificate: una planimetria e indicazioni schematiche con gli stessi elementi del piano. Questa semplificazione non vale se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco o si trova in un edificio complesso con affollamento.

Cosa deve contenere

Il piano si basa su istruzioni scritte chiare e deve indicare almeno:

  • cosa devono fare i lavoratori in caso di incendio;
  • le procedure di evacuazione per lavoratori e altre persone presenti;
  • come chiamare i Vigili del Fuoco e quali informazioni dare al loro arrivo;
  • le misure per assistere le persone con esigenze speciali;
  • gli addetti antincendio incaricati di attuare le procedure, in numero adeguato a turni e assenze prevedibili, con i loro nominativi.

Nella preparazione vanno considerati le vie di esodo, il modo in cui si dà l’allarme, quante persone sono presenti e dove, i lavoratori esposti a rischi particolari e il livello di formazione di tutti.

La planimetria

Il piano comprende una o più planimetrie con almeno: destinazione delle aree, vie di esodo e compartimentazioni; posizione di attrezzature e impianti antincendio, degli allarmi e dell’eventuale centrale di controllo; interruttore generale elettrico e valvole di gas e acqua; locali a rischio specifico; presidi di primo soccorso; gli ascensori eventualmente utilizzabili in caso di incendio. Gli ascensori non si usano per l’esodo, salvo quelli realizzati appositamente.

Esercitazioni e aggiornamento

  • Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano a esercitazioni antincendio almeno una volta l’anno, salvo indicazioni diverse delle norme specifiche. Le esercitazioni vanno documentate.
  • Serve un’esercitazione in più dopo la correzione di gravi carenze emerse, con un aumento significativo dei lavoratori o dell’affollamento, o con modifiche sostanziali alle vie di esodo.
  • Il piano va aggiornato ogni volta che cambia qualcosa che può alterare le misure di prevenzione e protezione, informando i lavoratori e coinvolgendo gli addetti.
  • Se nello stesso edificio ci sono più datori di lavoro, i piani vanno coordinati.

Cosa fare in pratica

  1. Verifica se rientri in uno dei tre casi: numero di lavoratori, affollamento, attività soggetta ai controlli.
  2. Se il piano serve, predisponilo con planimetrie e nominativi degli addetti; se non serve, riporta le misure di emergenza nel DVR.
  3. Programma l’esercitazione annuale e conserva l’evidenza di come si è svolta.
  4. Rivedi il piano dopo ogni cambiamento di locali, organizzazione o personale.

Per la formazione di chi gestisce l’emergenza vedi Addetto antincendio: che corso serve e ogni quanto aggiornarlo e Addetto al primo soccorso: corso, aggiornamento e cassetta.

Riferimenti normativi

  • D.M. 2 settembre 2021, art. 2, commi 2, 3 e 4: casi in cui il piano è obbligatorio, nominativi degli addetti, misure nel DVR sotto soglia.
  • D.M. 2 settembre 2021, Allegato I, punto 1.3: esercitazioni antincendio.
  • D.M. 2 settembre 2021, Allegato II, punti 2.1, 2.2, 3 e 4: contenuti del piano, planimetrie, persone con esigenze speciali, misure semplificate.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 43, comma 1: obblighi generali del datore di lavoro per la gestione delle emergenze.
  • Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco: testo coordinato dei DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021.

Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026

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