In ogni azienda con lavoratori il datore di lavoro deve designare chi si occupa di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oppure svolgere lui stesso il compito nei casi ammessi. Chi viene designato deve fare un corso specifico, la cui durata dipende dal livello di rischio dell’attività, e aggiornarlo almeno ogni cinque anni.
Chi va designato
Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio, dell’evacuazione, del salvataggio, del primo soccorso e, in generale, della gestione dell’emergenza. La designazione avviene dopo la valutazione del rischio di incendio e sulla base delle misure di gestione dell’emergenza adottate.
La legge non fissa un numero minimo di addetti: devono essere in numero sufficiente, formati e con attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi dell’azienda. Nella pratica conviene considerare turni, ferie e assenze, perché in ogni momento ci sia qualcuno in grado di intervenire.
Il lavoratore designato non può rifiutare l’incarico, salvo giustificato motivo. Nelle aziende in cui può svolgere i compiti di RSPP, il datore di lavoro può assumere anche quelli antincendio, frequentando lo stesso corso previsto per gli addetti. Ne parliamo in Il datore di lavoro può fare da RSPP?.
Quale corso serve
Le regole sono quelle del D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito per questa parte il D.M. 10 marzo 1998. Il corso dipende dal livello dell’attività:
- livello 1: 4 ore, di cui 2 di esercitazioni pratiche sugli estintori portatili;
- livello 2: 8 ore, di cui 3 di esercitazioni pratiche;
- livello 3: 16 ore, con una parte pratica più ampia.
Il livello 1 riguarda le attività in cui sostanze e condizioni di lavoro offrono scarsa possibilità che si sviluppi un focolaio e non c’è probabilità di propagazione delle fiamme. Il livello 2 comprende, tra le altre, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e alcuni cantieri con sostanze infiammabili e fiamme libere. Il livello 3 riguarda attività più complesse, come grandi depositi, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, strutture sanitarie con ricovero o case di riposo.
Il livello è individuato dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi. Per molte piccole aziende artigiane, commerciali o di servizi può essere il livello 1, ma va verificato caso per caso: se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco si sale almeno al livello 2.
La parte teorica può essere svolta anche a distanza in modalità sincrona; le esercitazioni pratiche no. Per alcune attività elencate dal decreto, tra cui alberghi con oltre 100 posti letto, scuole con oltre 300 persone e locali di spettacolo con oltre 100 posti, gli addetti devono ottenere anche l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dopo un esame dei Vigili del Fuoco.
Ogni quanto aggiornarlo
Gli addetti devono frequentare un aggiornamento almeno ogni cinque anni, con una durata minima di:
- 2 ore per il livello 1, anche solo di esercitazioni pratiche;
- 5 ore per il livello 2;
- 8 ore per il livello 3.
Il primo aggiornamento con le nuove regole va fatto entro cinque anni dall’ultimo corso o aggiornamento.
Il piano di emergenza
Il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza scritto, con i nominativi degli addetti, nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente e in quelli soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Sotto queste soglie il piano non è obbligatorio, ma restano obbligatorie le misure organizzative da attuare in caso di incendio, da riportare nel documento di valutazione dei rischi. Vedi anche Cosa deve contenere il DVR.
Cosa fare in pratica
- Verifica nella valutazione dei rischi il livello della tua attività.
- Designa per iscritto gli addetti, in numero sufficiente a coprire turni e assenze.
- Organizza il corso del livello corretto, con le esercitazioni pratiche in presenza.
- Annota le date dei corsi e programma l’aggiornamento entro cinque anni.
- Se hai almeno dieci lavoratori o sei aperto al pubblico, verifica di avere il piano di emergenza aggiornato.
Errori da evitare
- Pensare che in una piccola azienda nessuno debba essere designato.
- Fare il corso di livello 1 quando l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.
- Designare una sola persona senza pensare a turni e assenze.
- Svolgere online anche le esercitazioni pratiche.
- Dimenticare l’aggiornamento quinquennale.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera b): designazione preventiva dei lavoratori incaricati delle emergenze.
- D.Lgs. 81/2008, art. 34: svolgimento diretto dei compiti antincendio da parte del datore di lavoro.
- D.Lgs. 81/2008, art. 43, commi 1, 2 e 3: disposizioni generali, criteri di designazione e numero sufficiente.
- D.Lgs. 81/2008, art. 46: prevenzione incendi e decreti attuativi.
- D.M. 2 settembre 2021, artt. 2, 4, 5 e 7: piano di emergenza, designazione, formazione e aggiornamento, disposizioni transitorie.
- D.M. 2 settembre 2021, Allegato III, punti 3.2.1-3.2.6 e Allegato IV: livelli, durata dei corsi e degli aggiornamenti, idoneità tecnica.
- Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco: testo coordinato dei DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026