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Cosa deve contenere il DVR

Aggiornata il 26 ottobre 2026 Verificato dall'Ing. Daniele Pignolo

In breve

Il DVR deve contenere la relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri usati, le misure e i DPI adottati, il programma di miglioramento, procedure e ruoli, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e le mansioni a rischio specifico. Serve una data certa.

In questa guida

Il DVR non è un modulo standard da riempire. La legge non impone un modello, ma indica con precisione cosa il documento deve contenere e come deve essere scritto: in modo semplice, breve e comprensibile, perché serva davvero a organizzare la sicurezza in azienda.

I sei contenuti obbligatori

Il documento redatto alla fine della valutazione deve contenere:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, con i criteri usati per valutarli;
  2. le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
  4. le procedure per attuare le misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione che devono provvedervi, affidati solo a persone con competenze e poteri adeguati;
  5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale) e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione;
  6. le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono capacità professionale riconosciuta, esperienza specifica, formazione e addestramento adeguati.

Un documento che elenca rischi generici senza dire cosa fai, chi lo fa ed entro quando non risponde a quello che la legge chiede.

Quali rischi vanno valutati

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, compresi quelli che si tende a dimenticare. La legge cita espressamente:

  • i rischi per gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • lo stress lavoro-correlato;
  • i rischi per le lavoratrici in gravidanza;
  • i rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi;
  • i rischi legati alla tipologia contrattuale con cui la persona lavora.

Alla valutazione generale si aggiungono le regole specifiche previste per singoli rischi, come rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi o videoterminali, quando sono presenti in azienda.

Data certa e firme

Il documento può essere tenuto anche su supporto informatico, ma deve avere una data certa. In alternativa, la data può essere attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dalla firma di RSPP, RLS o RLS territoriale e medico competente, se nominato.

La data conta: dimostra da quando quella valutazione esiste ed è il riferimento per capire se il documento è stato aggiornato quando serviva.

Dove tenerlo e chi può vederlo

  • Il DVR va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione.
  • L’RLS ha diritto a riceverne copia, su sua richiesta e per svolgere la sua funzione, anche su supporto informatico.

Per capire quando va rielaborato, leggi Quando va aggiornato il DVR?.

Cosa fare in pratica

  1. Apri il tuo DVR e verifica che contenga tutti e sei i punti richiesti.
  2. Controlla che il programma di miglioramento indichi cosa va fatto e da chi.
  3. Verifica che i nominativi di RSPP, RLS e medico competente siano quelli attuali.
  4. Controlla che il documento abbia una data certa o le firme che la attestano.
  5. Se in azienda ci sono gravidanze, lavoratori molto giovani o stranieri, verifica che il documento ne tenga conto.

Errori da evitare

  • Usare un documento copiato da un’altra azienda, con rischi che non ti riguardano.
  • Elencare i rischi senza indicare misure, responsabili e programma.
  • Trascurare lo stress lavoro-correlato o le lavoratrici in gravidanza.
  • Lasciare il documento senza data certa.
  • Scrivere un testo così lungo e tecnico che in azienda nessuno lo usa.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, comma 1: oggetto della valutazione dei rischi.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, lettere da a) a f): contenuti del documento, data certa e sottoscrizioni.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 3: rispetto delle norme specifiche dei titoli successivi.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 29, comma 4: custodia presso l’unità produttiva.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera o): copia del documento all’RLS.

Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026

Le guide di in-Sicurezza offrono un'informazione di carattere generale. Ogni azienda ha caratteristiche proprie: per una valutazione specifica serve un'analisi della situazione concreta.