La risposta non dipende da quanti anni sono passati da quando hai fatto il documento, ma da cosa è cambiato in azienda nel frattempo.
Perché il DVR non ha una scadenza fissa
Il Documento di Valutazione dei Rischi descrive i rischi presenti nella tua azienda e le misure con cui li gestisci. Il D.Lgs. 81/2008 non gli assegna una durata in anni: lega l’aggiornamento ai cambiamenti che possono modificare i rischi.
Per questo un documento di qualche anno fa può essere ancora adeguato, se in azienda non è cambiato nulla di rilevante. Al contrario, un documento di pochi mesi fa può essere già da rielaborare, se nel frattempo è arrivata una macchina nuova o è cambiata una lavorazione.
Quando la valutazione va rielaborata
La legge indica quattro situazioni in cui la valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente:
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
La parola chiave è “significative”. Non ogni piccolo cambiamento impone di rifare il documento, ma ogni cambiamento merita la stessa domanda: modifica i rischi o le misure di protezione per qualcuno?
In quanto tempo intervenire
Quando si verifica uno di questi casi, la norma distingue tre passaggi:
- la valutazione dei rischi va rielaborata subito e le misure di prevenzione vanno aggiornate;
- devi dare immediata evidenza dell’aggiornamento delle misure con una documentazione idonea e comunicarlo subito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- il documento di valutazione dei rischi va rielaborato entro 30 giorni dall’evento che lo ha reso necessario.
I 30 giorni riguardano il documento, non la sicurezza delle persone. Se un cambiamento introduce un rischio nuovo, le misure servono prima di iniziare a lavorare.
Le valutazioni che hanno invece una cadenza
Alcune valutazioni specifiche contenute nel DVR hanno anche una periodicità propria. Per esempio, la valutazione dei rischi da agenti fisici, come rumore e vibrazioni, va programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni, e aggiornata prima se cambia qualcosa che la rende superata o se lo richiedono gli esiti della sorveglianza sanitaria.
Anche un DVR in cui “non è cambiato niente” va quindi ricontrollato: le valutazioni specifiche che contiene possono avere scadenze proprie.
Esempi in una piccola azienda
Alcune situazioni in cui conviene chiedersi se la valutazione è ancora attuale.
Hai acquistato una macchina nuova
Una nuova attrezzatura porta con sé rischi propri: meccanici, elettrici, rumore, vibrazioni, interferenze con le altre macchine. Va valutato se e come cambiano le misure, i DPI e la formazione di chi la usa.

Un lavoratore cambia mansione
Una mansione diversa può esporre a rischi diversi e richiedere formazione specifica o una diversa sorveglianza sanitaria.
Hai cambiato la disposizione del reparto
Spostare macchine, scaffalature o percorsi cambia le vie di passaggio, le interferenze e a volte le vie di esodo.

C’è stato un infortunio significativo
Dopo un infortunio significativo la valutazione va rielaborata: serve capire cosa è successo e se le misure previste erano sufficienti.
Il medico competente segnala un problema
Se gli esiti della sorveglianza sanitaria mostrano che una mansione espone a un rischio non controllato, la valutazione va rivista.
Cosa fare in pratica
- Annota ogni cambiamento quando avviene, con la data.
- Fai valutare se incide sui rischi e sulle misure già previste.
- Aggiorna subito le misure necessarie, documentale e informa l’RLS.
- Rielabora il DVR entro 30 giorni, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente quando previsto e la consultazione dell’RLS.
Se hai appena avviato l’attività o assunto il primo lavoratore, parti da Il DVR è obbligatorio anche con un solo dipendente?; per verificare che il documento sia completo vedi Cosa deve contenere il DVR.
Errori da evitare
- Pensare che il DVR “scada” dopo un certo numero di anni e ignorare i cambiamenti nel frattempo.
- Cambiare la data sul documento senza rivederne il contenuto.
- Aspettare i 30 giorni per mettere in sicurezza una situazione nuova.
- Dimenticare le valutazioni specifiche che hanno una cadenza propria.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29, commi 1, 2 e 3: modalità della valutazione, rielaborazione e termine di trenta giorni.
- D.Lgs. 81/2008, art. 28: oggetto della valutazione dei rischi e contenuto del documento.
- D.Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a): obbligo non delegabile del datore di lavoro.
- D.Lgs. 81/2008, art. 181, comma 2: cadenza almeno quadriennale della valutazione dei rischi da agenti fisici.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026