Sì. L’obbligo di valutare i rischi e di avere il documento nasce nel momento in cui in azienda lavora anche una sola persona per te. Non esiste una soglia minima di dipendenti sotto la quale il DVR non serve.
Basta un solo lavoratore
Il D.Lgs. 81/2008 considera lavoratore chi svolge un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche solo per imparare un mestiere. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore la legge equipara, tra gli altri:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società;
- l’associato in partecipazione;
- il tirocinante dei tirocini formativi e di orientamento;
- il volontario, nei casi previsti dalla legge.
Per questo la domanda giusta non è “quanti dipendenti ho?”, ma “qualcuno lavora nella mia organizzazione?”. Un apprendista, un socio che lavora in bottega, un tirocinante bastano a far scattare l’obbligo.
Diverso è il caso dell’impresa familiare e dell’artigiano o del piccolo commerciante che lavora da solo: per loro la legge prevede obblighi specifici e più limitati, come usare attrezzature e DPI conformi. Se però in azienda entra un lavoratore, anche part-time, valgono gli obblighi del datore di lavoro.
Chi deve farlo
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sono obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati. Puoi farti aiutare da un tecnico, ma la responsabilità del documento resta tua.
La legge indica anche come va fatta la valutazione:
- il datore di lavoro la effettua in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente, quando la sorveglianza sanitaria è prevista;
- prima va consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Se sei tu stesso a svolgere i compiti di RSPP, la collaborazione resta con il medico competente, quando è nominato. Ne parliamo nella guida Il datore di lavoro può fare da RSPP?.
Entro quando, se l’azienda è nuova
Per chi avvia una nuova impresa la legge fissa due tempi diversi:
- la valutazione dei rischi va fatta immediatamente;
- il documento va elaborato entro novanta giorni dall’inizio dell’attività.
Nell’attesa del documento non sei libero da obblighi: devi dare immediata evidenza, con una documentazione idonea, di quanto hai già fatto sui punti centrali del documento (misure adottate, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi delle figure della sicurezza, mansioni a rischio specifico) e comunicarlo subito all’RLS. I novanta giorni servono a scrivere il documento, non a rinviare la sicurezza.
Le procedure standardizzate: cosa cambia e cosa no
Le aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate, un modello definito a livello nazionale. È una modalità prevista dalla legge per svolgere e documentare la valutazione, non una valutazione ridotta: la procedura può essere standardizzata, la valutazione dei rischi reali della tua azienda no.
La legge stabilisce espressamente che le procedure standardizzate vanno applicate nel rispetto delle regole sull’oggetto e sul contenuto della valutazione. In concreto:
- restano da individuare e valutare tutti i rischi effettivamente presenti nella tua azienda;
- se ci sono rischi con una disciplina specifica, come rumore, vibrazioni o agenti chimici, valgono comunque le valutazioni specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008;
- un DVR non diventa adeguato solo perché è stato compilato con il modello standardizzato: deve descrivere in modo concreto e completo i rischi e le misure della tua azienda.
Lo stesso vale se succede qualcosa. Dopo un infortunio, una contestazione o una sospetta malattia professionale, la domanda è se la valutazione era concreta, completa e coerente con i rischi reali. Aver usato il modello standardizzato, da solo, non risponde a questa domanda.
Le procedure standardizzate non si possono usare in alcune aziende:
- quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione o connessi all’esposizione all’amianto;
- le aziende a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende che fabbricano o depositano esplosivi, polveri e munizioni, le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.
In questi casi la valutazione segue le regole ordinarie, senza il modello standardizzato.
L’autocertificazione della valutazione, ammessa in passato per le aziende più piccole, non è più possibile: era consentita al massimo fino al 31 dicembre 2012.
Cosa fare in pratica
- Verifica se in azienda lavora qualcuno che la legge considera lavoratore, compresi soci, apprendisti e tirocinanti.
- Se l’attività è appena partita, organizza subito la valutazione e segna la scadenza dei novanta giorni per il documento.
- Coinvolgi RSPP, medico competente se nominato, e consulta l’RLS.
- Tieni il documento nell’unità produttiva a cui si riferisce e aggiornalo quando cambia qualcosa di significativo.
Per sapere quando il documento va rielaborato leggi Quando va aggiornato il DVR?, per i contenuti Cosa deve contenere il DVR.
Errori da evitare
- Pensare che con uno o due dipendenti il DVR non serva.
- Dimenticare che soci lavoratori e tirocinanti contano come lavoratori.
- Considerare i novanta giorni della nuova impresa un periodo senza obblighi.
- Comprare un documento generico e non adattarlo all’azienda.
- Affidare tutto al consulente pensando di aver trasferito anche la responsabilità.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 2, comma 1, lettera a): definizione di lavoratore e soggetti equiparati.
- D.Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a): valutazione dei rischi ed elaborazione del documento, obblighi non delegabili.
- D.Lgs. 81/2008, art. 21: componenti dell’impresa familiare, artigiani e piccoli commercianti.
- D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 3-bis: nuova impresa, valutazione immediata e documento entro novanta giorni.
- D.Lgs. 81/2008, art. 28, commi 1, 2 e 3: oggetto e contenuto della valutazione, valutazioni specifiche previste dai titoli successivi.
- D.Lgs. 81/2008, art. 29, commi 1, 2, 4, 5, 6, 6-bis e 7: collaborazione, consultazione dell’RLS, custodia, fine dell’autocertificazione, procedure standardizzate e aziende escluse.
- D.Lgs. 81/2008, art. 31, comma 6: aziende richiamate dalle esclusioni.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026