Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, serve quando affidi lavori, servizi o forniture a un’impresa esterna o a un lavoratore autonomo che opera nella tua azienda, e le due attività possono interferire. Ci sono però esclusioni precise, e alcuni obblighi valgono anche quando il DUVRI non serve.
Quando serve
Il DUVRI riguarda il datore di lavoro committente che affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, quando ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il lavoro. Esempi tipici: la ditta che fa manutenzione agli impianti, l’impresa di pulizie, l’installatore di una macchina.
Il documento indica le misure adottate per eliminare o, dove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, cioè i rischi che nascono dal fatto che due organizzazioni lavorano nello stesso luogo. Non riguarda i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa esterna, che restano a carico di quest’ultima.
Per i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali individuati con apposito decreto, la legge prevede in alternativa la nomina di un incaricato del committente, con formazione ed esperienza adeguate, che sovrintenda a cooperazione e coordinamento.
Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d’opera e adeguato man mano che lavori, servizi e forniture evolvono.
Quando non serve
L’obbligo di redigere il DUVRI non si applica:
- ai servizi di natura intellettuale;
- alle mere forniture di materiali o attrezzature;
- ai lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, calcolati sommando le giornate di lavoro necessarie nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori.
L’esclusione dei cinque uomini-giorno però non vale se il lavoro comporta rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari elencati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.
Gli obblighi che restano
Anche quando il DUVRI non serve, il committente deve comunque:
- verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo, almeno acquisendo il certificato della Camera di commercio e un’autocertificazione sul possesso dei requisiti;
- fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui opereranno e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- cooperare e coordinarsi con l’impresa esterna sulle misure di prevenzione e protezione.
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione vanno inoltre indicati i costi della sicurezza relativi all’appalto, a pena di nullità. Questi costi non sono soggetti a ribasso.
Cosa fare in pratica
- Prima di far entrare un’impresa esterna, chiediti se la sua attività interferisce con la tua: stessi spazi, stessi orari, attrezzature o impianti condivisi.
- Raccogli visura camerale e autocertificazione dei requisiti.
- Consegna all’impresa le informazioni sui rischi dei tuoi ambienti e sulle procedure di emergenza.
- Se il DUVRI serve, preparalo prima dell’inizio dei lavori, allegalo al contratto e aggiornalo se cambiano le attività.
- Indica nel contratto i costi della sicurezza.
Il DUVRI non sostituisce il tuo DVR: i due documenti si affiancano. Vedi Cosa deve contenere il DVR.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, comma 1: idoneità tecnico professionale e informazioni sui rischi.
- D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 2: cooperazione e coordinamento.
- D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e allegazione al contratto.
- D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3-bis: esclusioni e casi in cui non operano.
- D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 5: costi della sicurezza nei contratti.
Verifica normativa sul testo vigente aggiornata al 26 ottobre 2026